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Ricette

La ricetta medica (comunemente nota anche come impegnativa*) è un documento mediante il quale il professionista autorizzato (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialista) indica al paziente il tipo di trattamento farmacologico, esame clinico e/o diagnostico strumentale o prestazione medica specialistica ambulatoriale, a cui lo stesso deve accedere. 

Queste prestazioni possono essere erogate a carico del SSN o del paziente (libera professione — intramœnia), sulla base di quanto indicato rispettivamente dalle Note AIFA e dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Esistono differenti tipologie di ricette mediche:

  • Ricetta rossa (o rosa)
  • Ricetta bianca
  • Ricetta elettronica
  • Ricetta ripetibile e Ricetta non ripetibile
  • Ricetta limitativa
  • Ricette ministeriali speciali.

 

* L’impegnativa ha la validità di un anno a partire dalla data di emissione.

   In una stessa impegnativa non possono essere prescritte:

  • più di 8 prestazioni ad eccezione della fisioterapia (10 sedute)
  • prestazioni esenti con prestazioni non esenti.

L’impegnativa non è necessaria per la prenotazione delle seguenti prestazioni:

  • visita ginecologica
  • visita psichiatrica
  • visita oculistica limitatamente alla prescrizione delle lenti
  • visita odontoiatrica
  • visita pediatrica, se non è ancora stato scelto un pediatra.

 

RICETTA ROSSA (O ROSA)
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La ricetta rossa (o rosa) è la ricetta medica caratterizzata dai bordi rossi, destinata alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del SSN.

Sono autorizzati a emettere ricette rosse:

  • medici di medicina generale convenzionati con il SSN
  • medici addetti alla continuità assistenziale pubblica
  • pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN 
  • specialisti ambulatoriali interni
  • medici dipendenti del SSN.

I medici non dipendenti o convenzionati con il SSN non possono prescrivere farmaci o prestazioni mediche sul ricettario rosa.
Gli appositi ricettari, stampati su una particolare filigrana realizzata daIl’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, vengono consegnati direttamente dall’ASL territoriale di competenza ai medici autorizzati.
La ricetta rossa può essere compilata a mano o al computer, ed è stata (parzialmente) dematerializzata a partire dal 2016.

RICETTA BIANCA
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Con il termine ricetta bianca si fa riferimento alla prescrizione medica emessa da un medico privato non convenzionato con il SSN, quindi escluso dall’utilizzo della ricetta rossa. 
Sono, di fatto, le ricette prodotte dai medici specialisti, quelli ai quali il cittadino si rivolge e la cui spesa è interamente a proprio carico.  Anche i medici dell’ASL e convenzionati possono in alcuni casi emettere ricette bianche, laddove ritengano necessario prescrivere all’assistito farmaci o prestazioni non coperte dal SSN.
Il medico può indicare sulla ricetta bianca anche dei farmaci o delle prestazioni coperte dal SSN, che dovranno però sempre essere prescritte poi dal medico di medicina generale o dal pediatra. 

Definita “bianca” per convenzione, in realtà può essere stampata su carta di qualsiasi foggia e colore, ma nella stragrande maggioranza dei casi i medici utilizzano classici blocchi di fogli bianchi, sui quali devono essere riportati i dati del medico, la firma e il timbro. Può essere scritta a mano o al computer. 

RICETTA ELETTRONICA (DEMATERIALIZZATA)
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La ricetta elettronica, introdotta nel 2016 per dematerializzare le prescrizioni mediche a carico del SSN, è una evoluzione della ricetta rossa
Il medico, che deve essere pur sempre autorizzato all’emissione di quella rossa, utilizzando un software dedicato, compila la ricetta e rilascia al paziente un promemoria stampato, da presentare in farmacia o presso la struttura convenzionata. 
La prescrizione viene registrata in via telematica in un database, reperibile dagli enti autorizzati tramite il cosiddetto Numero di Ricetta Elettronica (NRE)

La ricetta elettronica ha prodotto numerosi vantaggi: 

  • parziale dematerializzazione, non totale in quanto viene comunque sempre stampata un promemoria e perché non sempre può sostituire quella rossa
  • riduzione netta dell’emissione di ricette rosse su carta filigranata, con relativo risparmio economico
  • possibilità di accedere alla prescrizione anche in assenza materiale della ricetta cartacea, purché si sia in possesso del NRE
  • la ricetta elettronica ha validità in tutto il Paese, a differenza della ricetta rossa tradizionale. Infatti, mentre quest’ultima ha validità solo nella Regione di residenza, al di fuori della quale il farmaco o la prestazione risulta a carico del cittadino, la validità della ricetta elettronica, e la conseguente possibilità di sostenere solo il costo del ticket, è estesa a tutto il territorio nazionale, pagando, però, il ticket della regione di residenza. 

Non sempre però è possibile sostituire la ricetta rossa con quella elettronica. Nello specifico, è necessario il rilascio della ricetta rossa per le seguenti prescrizioni: 

  • ossigeno
  • farmaci stupefacenti
  • sostanze psicotrope
  • farmaci in distribuzione per conto
  • farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA
  • farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA.

RICETTA RIPETIBILE (R.R.) E NON RIPETIBILE (R.N.R)
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La ricetta rossa, così come quella elettronica, può essere ripetibile o non ripetibile.

 

RICETTA RIPETIBILE

Prevede che la ripetibilità della vendita sia consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, e comunque per non più di 10 volte.
Per i medicinali stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un arco temporale di 30 giorni e per non più di 3 volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità.

 

RICETTA NON RIPETIBILE

Può essere utilizzata una sola volta.
Ha una validità di 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta.
Tale prescrizione si riferisce a medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e, più in generale, a quanto riportato nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale.

RICETTA LIMITATIVA
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L’uso della ricetta medica limitativa riguarda solo i medicinali prescrivibili o utilizzabili da taluni medici o in taluni ambienti

Sono autorizzati a emettere questa tipologia di ricetta solo i centri ospedalieri o gli specialisti, in relazione alle prescrizioni delle seguenti tre categorie di farmaci: 

  1. medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero, che riportano sulla confezione la dicitura “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”;
  2. medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Sulla ricetta deve essere indicato il centro o lo specialista che ha elaborato la diagnosi, e può essere utilizzata solo una volta;
  3. medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio.

RICETTA MINISTERIALE SPECIALE
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La cd. “Ricetta a ricalco”, introdotta nel 2016 in sostituzione della precedente “a madre e figlia”, è una particolare tipologia di ricetta richiesta nella prescrizione di farmaci (sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della Salute e medicinali a base di tali sostanze) utilizzati nel trattamento della tossicodipendenza, nella terapia del dolore, nelle cure palliative. 

Ultimo aggiornamento: 18 aprile 2025