La ricetta medica (comunemente nota anche come impegnativa*) è un documento mediante il quale il professionista autorizzato (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialista) indica al paziente il tipo di trattamento farmacologico, esame clinico e/o diagnostico strumentale o prestazione medica specialistica ambulatoriale, a cui lo stesso deve accedere.
Queste prestazioni possono essere erogate a carico del SSN o del paziente (libera professione — intramœnia), sulla base di quanto indicato rispettivamente dalle Note AIFA e dai livelli essenziali di assistenza (LEA).
Esistono differenti tipologie di ricette mediche:
* L’impegnativa ha la validità di un anno a partire dalla data di emissione.
In una stessa impegnativa non possono essere prescritte:
L’impegnativa non è necessaria per la prenotazione delle seguenti prestazioni:
La ricetta rossa (o rosa) è la ricetta medica caratterizzata dai bordi rossi, destinata alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del SSN.
Sono autorizzati a emettere ricette rosse:
I medici non dipendenti o convenzionati con il SSN non possono prescrivere farmaci o prestazioni mediche sul ricettario rosa.
Gli appositi ricettari, stampati su una particolare filigrana realizzata daIl’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, vengono consegnati direttamente dall’ASL territoriale di competenza ai medici autorizzati.
La ricetta rossa può essere compilata a mano o al computer, ed è stata (parzialmente) dematerializzata a partire dal 2016.
Con il termine ricetta bianca si fa riferimento alla prescrizione medica emessa da un medico privato non convenzionato con il SSN, quindi escluso dall’utilizzo della ricetta rossa.
Sono, di fatto, le ricette prodotte dai medici specialisti, quelli ai quali il cittadino si rivolge e la cui spesa è interamente a proprio carico. Anche i medici dell’ASL e convenzionati possono in alcuni casi emettere ricette bianche, laddove ritengano necessario prescrivere all’assistito farmaci o prestazioni non coperte dal SSN.
Il medico può indicare sulla ricetta bianca anche dei farmaci o delle prestazioni coperte dal SSN, che dovranno però sempre essere prescritte poi dal medico di medicina generale o dal pediatra.
Definita “bianca” per convenzione, in realtà può essere stampata su carta di qualsiasi foggia e colore, ma nella stragrande maggioranza dei casi i medici utilizzano classici blocchi di fogli bianchi, sui quali devono essere riportati i dati del medico, la firma e il timbro. Può essere scritta a mano o al computer.
La ricetta elettronica, introdotta nel 2016 per dematerializzare le prescrizioni mediche a carico del SSN, è una evoluzione della ricetta rossa.
Il medico, che deve essere pur sempre autorizzato all’emissione di quella rossa, utilizzando un software dedicato, compila la ricetta e rilascia al paziente un promemoria stampato, da presentare in farmacia o presso la struttura convenzionata.
La prescrizione viene registrata in via telematica in un database, reperibile dagli enti autorizzati tramite il cosiddetto Numero di Ricetta Elettronica (NRE).
La ricetta elettronica ha prodotto numerosi vantaggi:
Non sempre però è possibile sostituire la ricetta rossa con quella elettronica. Nello specifico, è necessario il rilascio della ricetta rossa per le seguenti prescrizioni:
La ricetta rossa, così come quella elettronica, può essere ripetibile o non ripetibile.
RICETTA RIPETIBILE
Prevede che la ripetibilità della vendita sia consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, e comunque per non più di 10 volte.
Per i medicinali stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un arco temporale di 30 giorni e per non più di 3 volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità.
RICETTA NON RIPETIBILE
Può essere utilizzata una sola volta.
Ha una validità di 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta.
Tale prescrizione si riferisce a medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e, più in generale, a quanto riportato nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale.
L’uso della ricetta medica limitativa riguarda solo i medicinali prescrivibili o utilizzabili da taluni medici o in taluni ambienti.
Sono autorizzati a emettere questa tipologia di ricetta solo i centri ospedalieri o gli specialisti, in relazione alle prescrizioni delle seguenti tre categorie di farmaci:
La cd. “Ricetta a ricalco”, introdotta nel 2016 in sostituzione della precedente “a madre e figlia”, è una particolare tipologia di ricetta richiesta nella prescrizione di farmaci (sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della Salute e medicinali a base di tali sostanze) utilizzati nel trattamento della tossicodipendenza, nella terapia del dolore, nelle cure palliative.
Condividi sui Social