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Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Direttore Dott. Nicola Ferrarini
servizio.veterinario@asl.vt.it

Il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, con la Sanità animale, costituisce un’Unità Operativa Complessa facente parte del Dipartimento di Prevenzione.
Esso si occupa della vigilanza e del controllo degli alimenti destinati agli animali, dall’origine della filiera produttiva fino alla somministrazione; della vigilanza e del controllo dei luoghi di produzione primaria (allevamenti), attenzionando principalmente l’utilizzo del farmaco veterinario e la tutela del benessere animale; inoltre eroga prestazioni aggregate, rilasciando pareri e atti autorizzativi.
 

IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
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Nell’ambito delle attività svolte dal Servizio Veterinario trova spazio Il Servizio Igiene degli Allevamenti che garantisce Vigilanza e controllo sulle tecniche di allevamento degli animali ad indirizzo produttivo e sulle relative produzioni primarie che ne derivano: latte, uova, miele, prodotti ittici, carne.

FARMACOSORVEGLIANZA E FARMACOVIGILANZA
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BENESSERE ANIMALE E BENESSERE TRASPORTO ANIMALI VIVI
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Il rispetto del benessere animale è assicurato dalle attività di sorveglianza e vigilanza nelle fasi d’allevamento e durante il trasporto, nonché attività inerenti.
Il rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 garantisce i requisiti di idoneità dei mezzi di trasporto, dei conducenti e dei guardiani, mirando all’assenza di condizioni che possano inficiare sullo stato di benessere degli animali trasportati. 

Mezzi di trasporto

Autorizzazione di Tipo 1 (brevi viaggi vedi autorizzazione trasporto Tipo1).
Check list tipo 1
Richiesta di autorizzazione

Autorizzazione di Tipo 2 (lunghi viaggi, autorizzazione trasporto tipo 2) il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi omologati. I mezzi di trasporto su strada che, sul territorio nazionale, raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, possono essere esonerati dell’obbligo del certificato di omologazione; devono comunque possedere i requisiti superiori previsti dal Regolamento per gli automezzi che effettuano lunghi viaggi (superiori alle 8 ore). 
Per viaggi superiori alle 8 ore tra Stati Membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati (Libri Genealogici) e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, e suina, risulta obbligatorio apposito “Giornale di viaggio” che sostituisce il ruolino di marcia.
Domanda di omologazione
Richiesta di autorizzazione

Registrazione di proprietari che trasportano animali non in relazione con un’attività economica
La registrazione dei mezzi di trasporto o rimorchi è applicabile esclusivamente ai trasporti di animali effettuati dal proprietario, inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare, del proprio animale con un veicolo di sua proprietà; l’attività di trasporto non deve avere finalità commerciali.
Documentazione 
Allegato A/H Autodichiarazione della registrazione come trasportatore "conto proprio" di equidi
Allegato A/G Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg.(CE) 852 2004

Richiesta/Rinnovo certificato di idoneità conducente/guardiano Reg. CE n. 1/2005
Il rinnovo dei certificati d’idoneità dei conducenti/guardiani per il trasporto di animali vivi, chiamati più comunemente patentini, deve essere concesso previo svolgimento, con esito positivo, di corsi di formazione. La durata dei corsi di formazione per il rinnovo dei certificati di idoneità per i conducenti e guardiani, scaduti precedentemente, è di almeno 4 ore rispetto a quelli di primo rilascio la cui durata è di 12 ore.
Modulo richiesta rinnovo certificato di idoneità conducente guardiano Reg. CE n. 1/2005

APPLICAZIONE DI PROGRAMMI PER LA RICERCA DEI RESIDUI DI TRATTAMENTI ILLECITI O IMPROPRI (PIANO NAZIONALE RESIDUI)
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Il Piano Nazionale Residui (PNR) è un programma di sorveglianza e monitoraggio della presenza, negli animali e negli alimenti di origine animale, di residui di sostanze chimiche che potrebbero essere dannose per la salute pubblica. 

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CONTROLLO E VIGILANZA SULL’ALIMENTAZIONE ANIMALE E SULLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEI MANGIMI (PNAA)
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Il Piano Nazionale Alimentazione Animale ha la finalità di contribuire, attraverso la vigilanza ed il controllo sui mangimi, in produzione primaria e post primaria, al fine di assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Il PNAA viene attuato mediante sopralluoghi ispettivi e mediante campionamenti di mangimi prelevati nelle varie fasi di produzione, distribuzione e somministrazione degli stessi.

      
Sono soggetti a REGISTRAZIONE, ai sensi del REGOLAMENTO 183/05 art. 9 :

  • Operatori produzione primaria che producono–miscelano – somministrano alimenti per animali (art. 5 comma 1);
  • Operatori post- produzione primaria (art. 5 comma 2).

MODALITÀ DI INOLTRO ISTANZA

PEC di trasmissione indirizzata alla ASL territorialmente competente per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio comprendente:

  • S.C.I.A
  • Compilazione facsimile SCHEDA A/8 (scheda di registrazione)
  • Attestazione versamento di € 20,00 a favore della ASL competente per territorio su c/c 11438017 – causale: domanda di registrazione OSM A-8


Scheda A-8 richiesta di registazione

Scheda A-9 comunicazione di ampliamento attività registrata

Scheda A-10 comunicazione di variazione di ragione sociale attività registrata

Scheda A-11 comunicazione cessazione o sospensione totale/parziale di attività e riattivazione attività registrata


AGGIORNAMENTO O VARIAZIONE REGISTRAZIONE SOSPENSIONE O CESSAZIONE ATTIVITÀ

analoga procedura per il tramite del SUAP per la domanda di registrazione (SCHEDA A-8).


SONO SOGGETTI AL RICONOSCIMENTO GLI OSM CHE TRATTANO ADDITIVI DELL’ALLEGATO IV DEL REG. 183/05:

  • Fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del presente regolamento;
  • Fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del presente regolamento;
  • Fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del presente regolamento.

Sono soggetti al riconoscimento gli OSM che utilizzano “IMPIANTI ED ATTREZZATURE” per:

  • Trasformazione di oli greggi vegetali;
  • Trattamento oleochimico acidi grassi;
  • Produzione biodisel;
  • Miscelazione di grassi;

MODALITÀ DI INOLTRO ISTANZA

PEC di trasmissione indirizzata alla ASL territorialmente competente per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio comprendente

  • Compilazione facsimile SCHEDA A/1
  • Compilazione ALLEGATI da 1 a 11

Scheda A-1 istanza di riconoscimento

Scheda A-1 bis istanza di riconoscimento al Ministero della Salute

Scheda A-4 autocertificazione per intermediari senza possesso fisico della merce

Scheda A-5 istanza ampliamento del riconoscimento

Scheda A-6 istanza variazione di ragione sociale

Scheda A-7 comunicazione cessazione o sospensione totale/parziale di attività e riattivazione attività riconosciuta

IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE
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SOA VIGILANZA E CONTROLLO SU IMPIANTI DI PRODUZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE; SU RACCOLTA, DEPOSITO, TRASFORMAZIONE E DISTRUZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO
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I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica (umana, ambientale e animale). Il Servizio Veterinario effettua la vigilanza su tutte le attività connesse all’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi connessi al loro utilizzo.
Il Servizio Veterinario rilascia autorizzazioni e pareri su stabilimenti che effettuano attività di cui agli articoli 23 (registrati) e 24 (riconosciuti) del Regolamento CE 1069/2009.
La normativa comunitaria di riferimento, oltre al regolamento CE 1069/2009, è costituita dal regolamento UE 142/2001; a livello nazionale sono state emanate le linee guida per l’applicazione dei suddetti regolamenti comunitari rappresentate dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013. Le procedure per il rilascio della registrazione/riconoscimento degli stabilimenti sono codificate, a livello regionale, dalla Determinazione 20 dicembre 2019 n° G18196, all’interno della quale è reperibile tutta la documentazione necessaria per le richieste di registrazione/riconoscimento.

REGISTRAZIONE

Le attività che necessitano di registrazione, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CE 1069/2009, sono:

  • trasporto;
  • oleochimico;
  • concerie;
  • tassidermia;
  • lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini;
  • lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine;
  • altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti);
  • utilizzo si sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell’art. 17;
  • uso di sottoprodotti per l’alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18);
  • centri di raccolta, definiti all’allegato I, punto 53 del regolamento UE 142/2011;
  • produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnonstici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33);
  • immissione in commercio (intermediari).


MODULISTICA PER PROCEDURA DI REGISTRAZIONE:

Scheda A6
Scheda A6a
Scheda A6b
Scheda A6c
Scheda A7
Scheda A7a
Scheda A7b
Scheda A7c
Scheda A9
Scheda A10


RICONOSCIMENTO

Le attività che necessitano di riconoscimento, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento CE 1069/2009, sono:

  • Trasformazione
  • Incenerimento;
  • Coincenerimento;
  • Uso come combustibile;
  • Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
  • Fabbricazione di fertilizzanti organici ed ammendanti;
  • Compostaggio e biogas;
  • Manipolazione (selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione pelli, asportazione materiale specifico a rischio);
  • Magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
  • Magazzinaggio di prodotti derivati.

MODULISTICA PER PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO:

Scheda A1
Scheda A1a
Scheda A2
Scheda A2a
Scheda A3
Scheda A3a
Scheda A4
Scheda A5
Scheda A5a
Scheda A10
Scheda B

VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI
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Linee di indirizzo relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private.

DGR 135 DEL 6 MARZO 2007 Oggetto: Recepimento Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 26.11.2003:

Autorizzazione Strutture Veterinarie – Procedura - Elenco documentazione
Modello autorizzazione Struttura Veterinaria
Modello chiusura struttura veterinaria
 

SPERIMENTAZIONE ANIMALE
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Vigilanza sugli stabilimenti di allevamento di fornitura e di utilizzazione degli animali a fini sperimentali; rilascio pareri.

Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2023