Direttore Dott. Salvatore Serra
L’Unità Operativa Complessa del servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale mette quotidianamente in campo la sua competenza per il raggiungimento dell’obbiettivo di sicurezza alimentare nell’ambito del territorio della ASL di Viterbo.
Tra le varie mansioni dei Veterinari e dei Tecnici di questo servizio si possono annoverare:
In base all'esito della verifica saranno adottati gli opportuni provvedimenti di competenza
Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali, le attività di cui sopra sono distribuite sulle varie strutture presenti nel territorio in base ad una categorizzazione che prende in esame il rischio degli stabilimenti stessi: maggiore è il rischio, maggiore è il numero di controlli da effettuare nel corso dell’anno solare.
Il servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale controlla, quindi, quotidianamente gli alimenti a base di:
- Carne e prodotti a base di carne
- Prodotti ittici e molluschi
- Latte e derivati
- Uova e ovoprodotti
- Miele e prodotti dell’apiario
Macellazione per uso privato presso il mattatoio
È possibile far macellare per uso familiare un numero di capi consono al numero dei componenti della famiglia presso il mattatoio. In questo caso è necessario compilare un’autocertificazione recante i dati anagrafici del beneficiario e l’indirizzo di detenzione delle carni per uso domestico privato (INSERIRE LINK MODULO QUI). Se le carni saranno detenute fuori dal territorio di questa ASL l’autocertificazione deve essere vidimata dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente. NB: i costi della macellazione presso il mattatoio sono a carico del beneficiario.
MSU (Macellazione Speciale d’Urgenza)
Un animale, per il resto sano, che abbia subito un accident, ovvero una lesione traumatica, tale da renderlo non idoneo al trasporto verso il macello (ai sensi del Reg. CE 1/2005) ma comunque idoneo per la macellazione, può esser sottoposto alla Macellazione Speciale d’Urgenza con visita ante-mortem presso l’allevamento purchè vengano rispettate le seguenti prerogative:
Se queste misure sono rispettate il detentore dell’animale può contattare il servizio veterinario localmente competente ed una persona formata per eseguire lo stordimento ed il dissanguamento presso l’allevamento e, successivamente, il trasporto verso il mattatoio.
Macellazione per uso domestico privato al di fuori del mattatoio
Ai sensi del Decreto Legislativo 27 del 2 Febbraio 2021 art. 16 “Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato”
1. Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, e' consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
d) possibilita', da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
2. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti:
a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
b) ovini e caprini (max 6 capi per nucleo familiare di età inferiore agli 8 mesi o a cui non siano spuntati gli incisivi permanenti)
c) suidi (max 4 capi per nucleo familiare)
d) bovidi (max 2 vitelli minori di 12 mesi per nucleo familiare)
3. I privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del presente articolo devono comunicare all'autorita' competente locale il luogo e la data della macellazione. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi ne' maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di spese che sono a carico degli operatori privati.
NB: inserire link per modulistica, legislazione regionale, istruzioni per pagamento
Ogni macellazione per uso domestico privato deve essere preventivamente comunicata al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della ASL territorialmente competente per non ricadere nella macellazione clandestina. È possibile richiedere la visita ante- e post-mortem del veterinario ufficiale previo pagamento del bollettino (compreso il prelievo per la ricerca di trichinella in caso di macellazione suina). Nel caso in cui non si richieda la visita del veterinario vige l’obbligo di portare un campione di diaframma alla sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Viterbo.
Tutte le strutture in cui si effettua trasformazione, stoccaggio o movimentazione di alimenti provenienti da materie prime grezze di origine animale e per cui la cessione diretta dell’alimento prodotto al consumatore finale non rappresenti più del 50% del business, sono normate dal Regolamento (CE) 853/2004, in particolar modo i requisiti sono presenti nell’allegato III. Nello specifico sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che effettuano:
Una volta ottenuto il riconoscimento per una di queste tipologie di attività verrà associato alla ditta un bollo CE.
Per ottenere il riconoscimento ed attività connesse di uno stabilimento ai sensi del Reg. CE 853/2004, il titolare o il legale rappresentante dell’impresa presenta alla Asl territorialmente competente per il tramite del SUAP del Comune interessato, l’istanza via PEC , utilizzando/compilando telematicamente, sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l’attività, le apposite schede.
Quindi gli step per ottenere il riconoscimento sono:
Richiesta di parere preliminare (cartaceo o digitale)
La richiesta dovrà contenere la domanda al servizio veterinario, la planimetria dello stabile comprensiva di percorsi e flussi, una relazione tecnica dove vengono identificati i processi produttivi ed i relativi flussi, pagamento delle imposte per l’inizio della pratica
NB: con l’ottenimento del riconoscimento (condizionale o non) iniziano anche le attività ispettive periodiche e programmate della ASL.
Tutte le attività che prevedono la lavorazione, la somministrazione, il magazzinaggio, il trasporto e la trasformazione di alimenti di origine animale, destinati alla vendita diretta al consumatore finale (o che forniscono altri esercizi di vendita al dettaglio nell’ambito della provincia o delle provincie contermini) sono tenute all’obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004. Si tratta di tutte quelle imprese che operano:
Produzione primaria intesa come:
Preparazione e somministrazione di alimenti e/o bevande (Bar, ristoranti, gelaterie, panifici, ambulanti etc)
Vendita al dettaglio (macellerie, pescherie, pasta all’uovo, supermercati, alimentari)
Piccoli esercizi annessi ad uno stabilimento di produzione (ad esempio caseifici aziendali o salumifici aziendali)
Cacciatori/pescatori che riforniscono un altro 852
Trasporto di alimenti di origine animale per conto terzi
Sono esclusi dall’obbligo di registrazione i produttori primari (compresi i cacciatori) che forniscono piccoli quantitativi (ovvero un’attività su richiesta del consumatore che sia marginale rispetto al business) dei propri prodotti direttamente al consumatore finale o a piccoli esercizi locali.
Ai sensi di quanto sopra si considera macello aziendale (quindi non obbligato al riconoscimento ma solo alla registrazione ai sensi del regolamento 852/2004) una struttura che opera nel campo della macellazione di piccoli quantitativi di pollame o lagomorfi macellati nella stessa azienda in cui sono allevati a patto che siano direttamente ceduti al consumatore finale o ad esercizi di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale. Il limite massimo di animali macellati in questo caso è fissato a 10000 polli/anno o 6250 conigli/anno (pari a 50 UBE/anno).
Ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 “La registrazione viene effettuata a seguito di una semplice notifica. L'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica. Presupposto della notifica è che al momento della presentazione il titolare dichiari che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento CE 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta (scarichi, ecc..). L'operatore del settore alimentare deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria dei locali ove si svolge l'attività. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica e, nel caso di false dichiarazioni, possono procedere alla denuncia ai sensi del D .P .R. 445 del 28.12.2000.”
Gli operatori del settore devono quindi rivolgersi al SUAP del Comune pertinente, previa compilazione della DIA (“Denuncia Inizio Attività”) o la SCIA (“Segnalazione Certificata Inizio Attività”) per quanto riguarda:
Viterbo
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Civita Castellana
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Montefiascone
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Tarquinia
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